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CARAMELLO E150a
O ZUCCHERO BRUCIATO ?

Come distinguere il colorante caramello E150a (colorante E.Number) e

lo zucchero bruciato (prodotto alimentare aromatico)? 

Caramello E150a

Nell’Unione europea, il caramello E 150a, noto anche come “caramello semplice”, deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. Queste specifiche includono informazioni per identificare adeguatamente questo additivo alimentare, come l’intensità del colore (definita come l’assorbanza di una soluzione allo 0,1 % (p/v) di solidi colorati caramello in acqua in una cella di 1 cm a 610 nm). Il regolamento 231/2012 fissa un’intensità di colore per l’E150a compresa tra 0,01-0,12. Oltre a questo il caramello E150a dovrebbe avere l’unica funzione di colorare.

Zucchero Bruciato

Lo «zucchero bruciato», viene definito solo come un un liquido o un solido di colore da marrone chiaro a marrone scuro, ottenuto mediante riscaldamento controllato di zuccheri. Lo zucchero bruciato non essendo considerato un additivo E.Number NON deve rispettare le specifiche del regolamento (UE) n.231/2012, ma dovrebbe essere utilizzato principalmente per aromatizzare e/o edulcorare  e non al solo scopo di colorare.

Dalla loro definizione, entrambi i prodotti sono ottenuti dalla caramellizzazione controllata dello zucchero senza aggiunta di composti ammoniacali e solfiti  che favoriscono la caramellizzazione, quindi sembrano la stessa cosa. 

Nel 2010 i membri dell’EUTECA* (European Technical Caramel Association) hanno redatto un “ALBERO DECISIONALE” allo scopo di distinguere il colorante additivo alimentare “caramello semplice” (E150a) e i caramelli considerati alimenti aromatici (zuccheri bruciati), Questo albero decisionale, rivisto con i riferimenti legali aggiornati nel dicembre 2015 e nel dicembre 2017,  di fatto è una semplice sequenza di decisioni sì/no che dovrebbero aiutare i fabbricanti e gli utilizzatori, ad accrescere la certezza giuridica sul loro utilizzo e sulla loro dichiarazione come additivo colorante o come ingrediente aromatico.

*EUTECA, dal 1985 è attiva sulla scena europea, e fornisce alle istituzioni europee informazioni scientifiche sui coloranti caramello e sui loro usi.

ETICHETTATURA SUL PRODOTTO FINITO

Ai fini dell’etichettatura, l’Euteca rimanda alle disposizioni della legislazione alimentare generale e, se applicabile specificamente, ma non esclusivamente – al Regolamento UE 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In Generalmente, se un prodotto viene utilizzato principalmente per la colorazione deve essere etichettato come colorante, in questo caso come: “caramello semplice” o “E150a”, mentre un caramello  che conferisce sapore oltre al colore può essere indicato come ingrediente.