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Colorante Naturale, Sintetico o Artificiale?

CLASSIFICAZIONE dei COLORANTI

Perché Natcol, ha classificato i coloranti?

Dopo l’entrata in vigore del Reg.1333/2008, ma più che altro del suo allegato V che prevedeva il famoso claim sulla ipereccitabilità dei bambini, gli utilizzatori di coloranti si sono sempre più orientati verso  i  coloranti naturali. Ma come più volte anticipato, il Reg.1333/2008 non classifica i coloranti in base alla loro natura, e di fatto non permette di vantare  l’uso  del  termine  naturale nei  prodotti  finiti  (vedi  articolo  il naturale  nel food).

Senza riferimenti sulle varie definizioni, si è creata una notevole confusione sul mercato e cominciarono a vedersi sulle etichette  claims, come  “non colorato artificialmente” o “nessun colore artificiale”Per questo motivo, la Natural Food Colours Association, Natcol, un’associazione internazionale nata per sostenere ed estendere l’uso sicuro dei colori naturali in tutto il mondo, nel 2013 con l’obiettivo di fare chiarezza, ritenne necessario fare una classificazione dei coloranti che fosse a disposizione degli operatori alimentari. Una linea guida che ancora oggi classifica i coloranti tra i due poli  “naturale” e “artificiale” e fornisce delle opzioni di etichettatura “volontarie”Le linee guida di Natcol, non sono e non sostituiscono il regolamento europeo, ma riflettono  l’opinione comune dell’industria dei coloranti alimentari e delle società a lei associate. Per fare questa classificazione, Natcol tenne conto dei seguenti regolamenti:

⊃  Reg. (CE) n. 178/2002 articolo 16, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare;

⊃  Reg. (UE) n.1169/2011 articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto 2 per l’etichettatura;

⊃ Reg. (CE) n. 1334/2008 preso come esempio per i suoi  “criteri di definizione del termine “naturale” per le “sostanze aromatizzanti” e le “preparazioni aromatiche”.

Importante

la classificazione della Natcol, NON fa riferimento alle formulazioni commerciali dei coloranti, ma si limita ai coloranti di base definiti nel Reg.231/2012.

Precisazioni sui termini utilizzati

COLORANTE _ con questo termine si fa riferimento all’additivo alimentare giuridicamente definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008.

PRINCIPIO COLORANTE_ termine che viene utilizzato per la sostanza colorante per come è presente in una materia prima naturale.

CROMOFORO_ si fa riferimento alla struttura molecolare che all’interno di una molecola organica, è capace di assorbire selettivamente la luce in modo che quella molecola ci appaia colorata.

I termini ARTIFICIALE e SINTETICO nel contesto dei coloranti alimentari non sono sinonimi, perchè indicano prodotti diversi e non dovrebbero essere usati in modo intercambiabile. Con ARTIFICIALE che in latino significa “appartenere all’arte, inventata dall’arte”,  si fa riferimento ad una sostanza con una struttura molecolare mai identificata in natura e quindi un artifizio dell’uomo. Al contrario, il termine “SINTETICO”, significa, composto assemblato combinato, e nel contesto del colore, ma in generale anche per gli additivi, indica semplicemente che il composto è stato prodotto attraverso una o più reazioni di sintesi, partendo da elementi o composti più semplici. In altre parole, la differenza è che mentre per un colorante artificiale non esiste una struttura uguale in natura, per un colorante sintetico esiste questa possibilità. Un esempio è il Betacarotene E160a(i) che viene prodotto per sintesi mentre il Betacarotene E160a(iii) viene prodotto da un fungo e quindi è considerato naturale.

PROCESSO TRADIZIONALE_si fa riferimento ad  un  processo  con  una notevole  storia  di utilizzo per la lavorazione dei coloranti  alimentari  e  che  è  ben  consolidato  nell’industria del colore degli alimenti. Comprende,  ma   non è limitato solo alla macinazione,  al taglio, alla macerazione, all’estrazione con solvente, ai processi di fermentazione microbiologica, al riscaldamento, al raffreddamento e al congelamento, all’essiccazione, alla filtrazione, alla distillazione,  e ad altri. Un processo tradizionale       è spesso, un processo fisico ma non sono escluse reazioni chimiche che a volte, ma non sempre sono inevitabili e  involontarie. Infatti sono considerati processi tradizionali, sia il processo fisico appropriato che il processo chimico appropriato, definiti sotto.

PROCESSO FISICO APPROPRIATO_ci si riferisce ad un  processo  fisico ben consolidato nell’industria del colore  degli  alimenti  e  che  non  modifica  la  natura chimica del principio colorante.   Un processo fisico appropriato  comprende   ma  non  si limita alla cromatografia, allo scambio ionico,  all’elettroforesi, al trattamento ad ultrasuoni,  alla centrifugazione, all’osmosi (inversa),   alla cristallizzazione,  alla precipitazione, alla liofilizzazione, ai processi  enzimatici    e  ad altri.

PROCESSO CHIMICO APPROPRIATO_con questo termine e  ai fini della posizione NATCOL ci si riferisce a reazioni chimiche semplici, innescate  intenzionalmente,  quali acidificazione e basificazione,  idrolisi, scissione degli esteri, formazione di chelati,  isomerizzazioni, ecc.. Un processo chimico appropriato   si limita a rendere un principio  colorante più adatto all’uso in applicazioni alimentari mirate,   ad esempio, l’uso di alcali per convertire la  bissina in norbissina  (una  reazione di scissione dell’estere) durante l’estrazione  dell’annatto.

Le Categorie (N1, N2, N3, A)

Natcol, classifica i coloranti alimentari in due principali categorie: Naturale (N) e Artificiale (A). La categoria N viene ulteriormente suddivisa in tre sottocategorie per diversificare il grado di naturalità dei coloranti di questa categoria. In totale le categorie definite da Natcol risultano essere quattro : 

Categoria N1

Categoria N2

Categoria N3

Categoria A

Fattori Discriminanti

I fattori discriminanti che sono stati presi per categorizzare i coloranti sono : 

1.  presenza in natura,

2.  materiale di base utilizzato,

3.  processo di produzione impiegato.

I primi due punti vanno a determinare se un colorante è naturale o artificiale, mentre il terzo determina il grado di naturalità del coloranti N.

ESEMPI:

se un colorante risponde con un NO ad entrambe le domande:

1.  Il colore si verifica in natura? NO

2.  Il principio colorante proviene da una materia prima naturale o ne è derivato? NO

In questo caso non esistono dubbi,  il colorante viene classificato Artificiale (A);

mentre nel caso la risposta ad almeno una delle due domande è SI, allora rientra nella categoria N.

Le domande 1 e 2 determinano solo se un colore può essere considerato “naturale” o “artificiale”, ma una volta definito che il colorante rientra nella categoria N, le stesse domande non bastano per determinare il loro grado di naturalità. Infatti, la discriminante per definire il grado di naturalità di un colorante, cioè se può essere considerato  (N1,N2,N3) risiede nel TIPO di PROCESSO utilizzato per ottenere il colorante, o meglio, dipende da quanto il processo usato per la produzione del colorante va a modificare il principio colorante rispetto a quello che si trova nel materiale di partenza.

Di conseguenza, la categorizzazione in N1 o N2 si ottiene analizzando l’impatto dei processi applicati, dove ogni colorante può corrispondere a solo una di queste affermazioni, in quanto una esclude l’altra:

3.  la struttura chimica del “colorante” ottenuto è la stessa di quella del “principio colorante” nel materiale di partenza?

4.  nel colorante è stata mantenuta uguale solo la struttura del “cromoforo”?

 

Per quanto riguarda i processi applicati, è importante sottolineare che l’elemento di differenziazione per la categorizzazione di un colore non è tanto il processo in quanto tale, visto che in entrambi i casi si usa il termine “trasformazione tradizionale” quanto piuttosto il suo effetto sul principio colorante.

CATEGORIA N1

è la categoria considerata con il grado più alto di naturalità; entrano i coloranti che  derivano da fonti vegetali, animali, minerali o microbiologiche mediante la trasformazione tradizionale e/o un’adeguata trasformazione fisica. Il processo di fabbricazione nel suo complesso  non modifica la natura chimica del principio colorante. 

Questi coloranti rispondono SI ad almeno una delle domande 1 e 2 e corrispondono all’affermazione 3 perché di fatto,  il processo produttivo utilizzato, non ha modificato chimicamente il principio colorante, rispetto a quello presente nella materia prima di origine.

OPZIONI DI ETICHETTATURA

PROPOSTE DA NATCOL per la categoria N1 : 

Colore non artificiale,

Colore naturale,

Colore derivato dalla natura

E100 CURCUMINA

E101(i)  RIBOFLAVINA da fermentazione

E120 ACIDO CARMINICO, (non CARMINIO)

E140(i)  CLOROFILLE

E150a CARAMELLO SEMPLICE**

E153  CARBONE VEGETALE***

E160a(ii) CAROTENI VEGETALI

E160a(iii) BETACAROTENE derivato da Blakeslea trispora

E160a(iv) CAROTENI derivati dalle alghe

E 160b (i) BISSINA di ANNATTO  

E160c ESTRATTO di PAPRIKA

E160d(ii)  LICOPENE ottenuto da pomodori rossi

E160d(iii)  LICOPENE  ottenuto da Blakeslea trispora

E161b LUTEINA

E162   ROSSO DI RADICE DI BARBABIETOLA

E163   ANTOCIANI

E170   CARBONATO di CALCIO (ad esclusione del tipo da precipitazione).

I coloranti,  in base al loro processo produttivo possono cambiare categoria anche se hanno lo stesso numero E. Per esempio, nonostante l’acido carminico e il carminio siano entrambi E120, il primo è classificato N1, mentre il secondo N2. Allo stesso modo succede anche per l’E160b (Annatto), l’E 161b (luteina) e l’E170 (carbonato di calcio).

**Tutti i caramelli (a-d) si formano a seguito del riscaldamento controllato di alcuni carboidrati; quindi, non si presentano ne in quanto tali in natura, ne si ritrovano in un materiale di partenza naturale (domanda 1). I caramelli andrebbero considerati in una categoria separata anche perché i criteri di differenziazione (N1-N3) con loro non possono essere applicati, non essendo presenti in un materiale di partenza naturale. Ma per semplicità, i caramelli sono stati inclusi nelle categorie N1 e N2, in quanto le loro opzioni di etichettatura volontaria sono simili  a quelle dei coloranti N1 e N2. Il caramello E150a è considerato N1 perché il processo di riscaldamento avviene senza aggiunta di catalizzatori chimici.

***Un’altra eccezione è rappresentata dal Carbone vegetale E153, che sebbene sia presente in natura, si forma da un processo di riscaldamento che provoca la carbonizzazione del materiale di partenza naturale, ma è comunque diverso dagli altri colori delle categorie N1-N3 in quanto il colore non è già presente nel materiale di partenza. Viene comunque inserito nella categoria N1, perché per delineare le potenziali opzioni di etichettatura, l’E153 è considerato simile ai coloranti di questa categoria (N1).

CATEGORIA N2

comprende i coloranti derivati da fonti vegetali, animali, minerali o microbiologiche mediante la trasformazione tradizionale e/o un adeguato trattamento fisico e chimico. Il processo di produzione nel suo complesso non  modifica la struttura chimica del cromoforo del colore. Nel tipo N1 si parla di processo di fabbricazione che nel suo complesso  non modifica la struttura  chimica del principio di colorazione, mentre in N2 si parla di un processo di produzione che non modifica la struttura chimica del cromoforo. In questo caso i coloranti corrispondono all’affermazione 4 in quanto rimane uguale solo la struttura del “cromoforo” e non quella del “principio colorante”.

OPZIONI DI ETICHETTATURA

PROPOSTE DA NATCOL per la categoria N2 : 

Colore non artificiale,

Colore derivato dalla natura

E101(ii)  RIBOFLAVINA-5’-FOSFATO****

E120  CARMINIO

E140(ii) CLOROFILLINE

E141(i)  COMPLESSI RAMEICI delle CLOROFILLE

E141(ii) COMPLESSI RAMEICI delle CLOROFILLINE

E150b CARAMELLO SOLFITO CAUSTICO*****

E150c CARAMELLO AMMONIACALE*****

E150d CARAMELLO SOLFITO AMMONIACALE*****

E160b(i) NORBISSINA di ANNATTO

E160b(ii) NORBISSINA di ANNATTO ottenuta da precipitazione acida

E160b(iii) NORBISSINA di ANNATTO non ottenuta da precipitazione acida

****   La molecola di riboflavina è prodotta dalla fermentazione; tuttavia, la fosforilazione della riboflavina è ottenuta da un processo chimico dopo la fermentazione.

***** I coloranti E 150b-d si formano dopo il trattamento termico dei carboidrati in determinate condizioni che comporta l’aggiunta di solfiti e/o composti contenenti ammoniaca. Non soddisfano la seconda parte della definizione tecnica per i coloranti della categoria N2 in quanto le sostanze coloranti caramello non sono presenti nella materia prima ma si formano durante la lavorazione. Tuttavia, essendo il fine quello di delineare le opzioni di etichettatura, E150b-d sono stati messi nella categoria N2.

CATEGORIA N3

contiene i coloranti identici a un principio colorante presente in natura ma sono prodotti mediante  sintesi chimica. In questa categoria ci sono i  coloranti “identici alla natura”.

E160a (i) BETACAROTENE

E160d (i) LICOPENE

E160e      BETA-APO-8′-CAROTENALE (C30)

E161g      CANTAXANTINA

E171        BIOSSIDO DI TITANIO (non più ammesso nel food)

E172        OSSIDI E IDROSSIDI DI FERRO 

E173        ALLUMINIO

E174        ARGENTO

E175        ORO

OPZIONI DI ETICHETTATURA

PROPOSTE DA NATCOL per la categoria N3 : 

Colore non artificiale,

Colore identico alla natura

CATEGORIA A

contiene i coloranti che NON si trovano in natura e che NON derivano da un materiale di partenza naturale, quelli che vengono comunemente chiamati  «coloranti artificiali» e che sono SEMPRE prodotti da un processo di sintesi chimica.

E102 TARTRAZINA

E140 GIALLO di CHINOLINA

E110 GIALLO TRAMONTO FCF

E122 AZORUBINA, CARMOISINA

E123 AMARANTO

E124 PONCEAU 4R, ROSSO COCCINIGLIA A

E127 ERITROSINA

E129 ROSSO ALLURA AC

E131 BLU PATENT V

E132 INDIGOTINA, CARMINIO D’INDACO

E133 BLU BRILLANTE FCF

E151 NERO BRILLANTE PN

E155 BRUNO HT

E180 LITOLRUBINO BK

RIEPILOGO OPZIONI DI ETICHETTATURE VOLONTARIE proposte da Natcol

Categoria di colore N1

Colore non artificiale

Colore naturale

Colore di origine naturale

Categoria di 

colore N2

Colore non artificiale

Colore derivato dalla natura

Categoria di colore N3

Colore non artificiale

Colore identico alla natura

Natcol,  suggerisce un’affermazione comune per tutti i coloranti N, basata sul fatto che sono coloranti “non artificiali”  e che  può  tradursi su un’etichetta  in : “non contiene  colori  artificiali”. Un’affermazione  che indica il fatto che un  colorante si trova in natura, ed è stato ricavato o deriva da una  materia  prima  naturale,  applicabile  per i  colori delle categorie N1, N2 e N3 e che possono tradursi su un’etichetta  in:

–  solo  con colori di origine  naturale‘ per la categoria N1,

–  con colori derivati dalla natura per la categoria N2

  con un colore naturale-identico per la categoria N3

PRECISAZIONI IMPORTANTI

Natcol  in generale raccomanda l’uso di un linguaggio  qualificante per rendere  le indicazioni più istruttive  e  potenzialmente meno  fuorvianti  per i consumatori; ciò  riguarda  in  particolare le  affermazioni  “naturali  ” semplici, o ancora  più    forti ”  tutte naturali” o “100 % naturali’.

Se  si  usano tali affermazioni esplicite,    è  ancora  più importante  non   fuorviare  i  consumatori.

In merito a questo  aspetto va   sottolineato  che i coloranti   alimentari  sono  solitamente  formulati   in una  varietà di preparazioni commerciali   su misura per consentire  migliori prestazioni nelle varie  applicazioni alimentari. Queste preparazioni  di  coloranti alimentari sono prodotte con l’aiuto di ingredienti alimentari convenzionali (ad esempio amido) e additivi alimentari  (ad  esempio emulsionanti), quindi affermazioni come ” tutto naturale” o “100 % naturale”  in relazione a un colorante non sono suggerite, perchè potrebbero fuorviare il consumatore sul pensare che l’intera preparazione del colore degli alimenti possa beneficiare di un’affermazione ” naturale”.

Natcol,  sulla sua guida, non si dimentica di specificare quanto segue: 

….questa guida sull’etichettatura è stata elaborata con l’obiettivo di fornire orientamenti informali. Deve essere letta congiuntamente all’intera posizione NATCOL e alla legislazione pertinente. Le indicazioni qui fornite non sostituiscono la consulenza legale né un’interpretazione autorevole della legge. Non solleva i membri Natcol o altre persone dai loro obblighi ai sensi delle leggi applicabili. La legalità dell’uso di indicazioni volontarie sull’etichetta richiede una valutazione caso per caso.

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