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AROMI

con Proprietà Coloranti Secondarie

Con il termine clean label, vengono indicate tutte quelle soluzioni che hanno caratteristiche di colorazione intrinseche e possono essere usate per conferire colore, ma non hanno il numero E. Alcune materie prime aromatiche , come l’oleoresina di curcuma o di Paprika, presentano oltre al sapore anche una alta % di pigmenti  naturalmente presenti nella materia prima di base. L’uso di queste soluzioni conferisce contemporaneamente sapore e colore all’alimento; e se questo non comporta nessun problema per applicazioni salate come snack, condimenti e salse, in applicazioni dolci rappresenta sicuramente un grosso limite. 

Ma di fatto molti di loro avendo un forte potere colorante, presentano dosaggi abbastanza bassi da non interferire sul sapore finale, ma da qui nasce il problema sulla loro dichiarazione. E’ possibile dichiarare aroma, un prodotto che svolge nell’alimento solo un effetto colorante? 

Nella maggior parte dei paesi europei, la risposta sarebbe, NO !

Tuttavia in Italia persiste ancora una ampia tendenza a farlo. Usare un aroma con il solo scopo di conferire colore, è una prassi molto “italiana”, in molti paesi europei, non è sempre vista di buon grado, in Germania, dipende molto dal cliente finale, mentre in Francia non viene quasi mai presa in considerazione. E’ consigliabile tenerlo presente quando si vogliono utilizzare questi prodotti, soprattutto in quei casi dove il mercato del prodotto finito, non sarà esclusivamente italiano. Alcuni prodotti che si fanno rientrare in questa categoria, sono :

A BASE DI OLEORESINE, 

per esempio, CURCUMA, PAPRIKA, MARIGOLD,

ma anche ESTRATTI come quello di CARTAMO e lo ZUCCHERO BRUCIATO.

In linea generale, tutti questi prodotto possono rientrare nella definizione di  «PREPARAZIONE AROMATICA».

Il Reg.1334/2008 con questa definizione descrive,  un prodotto, diverso dalle sostanze aromatizzanti, ottenuto da:
i) alimenti mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici che si trovano allo stato grezzo del materiale o che sono stati trasformati per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II; e/o
ii) materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso dagli alimenti, mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II;

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