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REG.EU 231/2012

del 9 marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari

elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

COSA TROVIAMO

In questo regolamento troviamo le specifiche approvate, che consentono di identificare adeguatamente un’additivo, compresa la sua origine. Ma la cosa più importante è che vengono indicati i requisiti  che l’additivo deve necessariamente possedere per essere  conforme al Reg.1333/2008

N.B.  per i coloranti  le caratteristiche descritte riguardano il colorante di base, da non confondere con il colorante commerciale. A volte corrispondono, ma spesso non è così. I coloranti “commerciali” sono  formulazioni  che hanno lo scopo di rendere fruibile il colorante di base nei vari sistemi alimentari; a seconda dei casi può essere necessario renderlo solubile in acqua, standardizzarlo o renderlo più stabile alla luce o ai pH acidi.

Vediamo un esempio:

Tralasciando le informazioni scontate come il nome e il numero E, e i sinonimi, guardiamo la definizione. Cosa ci dice? ci dice che la Curcumina E100, per essere conforme al Reg.1333 deve essere ottenuta per ESTRAZIONE con SOLVENTE dalla curcuma longa e che deve essere successivamente purificata tramite CRISTALLIZZAZIONE, tanto che possono essere permesse solo piccole quantità di olii e di resine che derivano dall’oleoresina di curcuma e ancor prima dalla curcuma (spezia). 

Si può dedurre facilmente che si stia parlando di un prodotto concentrato perchè se guardiamo il tenore (concentrazione di pigmento), NON deve essere inferiore al 90%. 

Questo non significa che sul mercato non ci possano essere delle curcumine con una % di pigmento inferiore (Tenore), e neanche che tutte le curcumine devono essere tutte in polvere, anzi, la maggior parte delle curcumine “commerciali” hanno un tenore inferiore, e molte sono in forma liquida; ma tutte devono derivare da questo estratto “primario” con le caratteristiche descritte dal Reg.231/2012. 

ci rendiamo conto che il regolamento fa riferimento a un prodotto in polvere molto concentrato (tenore non più basso del 90%) e per di più non solubile in acqua, ma in etanolo. Questo significa che tutti i requisiti sono riferiti ad un prodotto concentrato. Ma se stiamo usando una curcumina al 10% (colorante commerciale), indipendentemente che sia in forma liquida, incapsulata o in polvere, tutti questi valori dovrebbero essere ricalcolati dividendoli per 9. Mi spiego meglio, per esempio, se i residui dei solventi di estrazione per la Curcumina  devono essere singolarmente o in combinazione non più di 50 mg/kg., in una curcumina commerciale al 10%, il valore dei solventi residui non dovrebbe essere superiore a 5,55 mg/kg. (50/9= 5,55). 

Nel Reg.231, troviamo anche indicati i :

REQUISITI PER LE LACCHE (Pigmenti di Alluminio)

Teniamo presente che non tutti i coloranti sono ammessi nella loro versione LACCA, infatti i pigmenti di alluminio possono essere utilizzati nei coloranti per i quali è espressamente indicato. Per i coloranti dove è permessa la Lacca, si trova la seguente indicazione:

DEFINIZIONE DEI PIGMENTI di ALLUMINIO (LACCHE)

I pigmenti di alluminio vengono preparati facendo reagire con allumina in ambiente acquoso sostanze coloranti che soddisfano i requisiti di purezza definiti dalle appropriate specifiche. L’allumina è generalmente preparata di fresco e non essiccata e viene ottenuta facendo reagire solfato o cloruro di alluminio con carbonato o bicarbonato di sodio o di calcio o con ammoniaca. Dopo la formazione del pigmento, il prodotto viene filtrato, lavato con acqua ed essiccato. Il prodotto finito può contenere allumina che non ha reagito.

 

Dal 10 agosto 2014 sono autorizzati solo i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti figuranti nella tabella

ELENCO

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